Attività Formative in Apprendistato

Il 25 Ottobre 2011 entra in vigore il nuovo Testo Unico dell'apprendistato (D.L.vo 167/2011)

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- "Ministero Lavoro - L’apprendistato su Cliclavoro

- Nota regionale

Terminato il periodo transitorio di 6 mesi, il 26 aprile scorso è entrato definitivamente in vigore il nuovo Testo Unico per l’Apprendistato Dlgs n. 167/2011.
La disciplina dei contratti di apprendistato è rimessa ai contratti collettivi di lavoro, mentre alle Regioni e alle Province autonome, di concerto con le Parti Sociali, è rimessa la regolamentazione di alcuni aspetti relativi alla formazione.
La Regione del Veneto ha quindi avviato l'iter di modifica dell'art.42 della Legge Regionale 3/2009 e siglato, il 23 aprile scorso, due accordi con le Parti Sociali. - Apprendiveneto

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- Apprendistato: diritto e dovere
 
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- FAQ: per saperne di più sull'apprendistato

Cos’è e come cambia il contratto di Apprendistato
L’apprendistato è oggi l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo per le aziende. In questo contratto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista sia una retribuzione sia gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, tecnico-professionale o di livello secondario, in modo diretto (formazione interna) o attraverso soggetti idonei (formazione esterna attraverso Enti formativi). Il nuovo apprendistato vuole essere uno strumento efficace per costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro secondo la moderna strategia di formazione e apprendimento continuo.

Condizioni di applicazione
L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo e deve essere stipulato in forma scritta. Non è obbligatorio chiedere l’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del Lavoro per l’assunzione di apprendisti. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge 8 agosto 1985, nr. 443.

I Crediti formativi
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Dlg. Nr. 276 del 10.09.2003, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca scientifica, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome, definisce le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’Accordo di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18.02.2000 e nel decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 31.05.2001.

Altre disposizioni normative
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative o istituti.  Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale di cui alla legge nr. 25 del 19.01.1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Inadempimento nella formazione
In caso di inadempimento nella erogazioni della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste dai rispettivi contratti di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

Per informazioni e contatti:
Barbara Pasquali
Piazza Bardella, 12 - Centro Direzionale "La Cittadella" - 35131 Padova
Tel: 049/8201340/1317/1348
Fax: 049/8201222
E-Mail: apprendistato@provincia.padova.it   

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Per i datori di lavoro degli apprendisti assunti dal 1/5/2011 al 25/4/2012 (e tuttora attivi) sono tenuti a perfezionare entro il 21 maggio 2012 alcuni adempimenti amministrativi da effettuarsi tramite portale Apprendiveneto.it .
Per gli assunti dal 20 al 25 aprile 2012, i datori di lavoro dovranno completare gli adempimenti entro 30 giorni dalla data di assunzione.

 

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Si ricorda che dal 31 dicembre 2011 l'impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata entro 60 giorni.

 

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Dichiarazione ISEE

Dal 1 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012 per le adesioni alle offerte di lavoro del settore pubblico ai sensi dell’art. 16 della legge n 56/87, l’indicatore ISEE dovrà essere riferito ai redditi dell’anno 2010Accedi

 

13/05/2011
Il nuovo portale del lavoro premiato a Forum PA 2011

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