Mobilità in deroga 2012

DURATA E BENEFICIARI

A – DURATA OTTO mesi per i lavoratori subordinati, anche somministrati o apprendisti o con contratto a termine, licenziati o che hanno cessato il rapporto di  lavoro nel 2012, esclusi dal trattamento di mobilità e dal trattamento dì disoccupazione ordinaria ad eccezione di quella a requisiti ridotti.
 
B – DURATA SEI mesi  per i lavoratori subordinati, anche somministrati o apprendisti o con contratto a termine, licenziati o che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2010 o nel 2011, ammessi all’indennità di disoccupazione ordinaria  che hanno esaurito il trattamento nel corso del 2012.

C – DURATA SEI mesi per i lavoratori subordinati con meno di 40 anni alla data del licenziamento, ammessi per 12 mesi al trattamento di mobilità, che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012.

D - DURATA fino a DODICI mesi (più eventuali altri 6 per raggiungere la finestra qualora ancora in vigore ) per i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ordinaria di qualsiasi durata  che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012 e che matureranno il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi.

E - DURATA SEI mesi  per lavoratori subordinati che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria  e che contestualmente hanno già maturato il diritto alla pensione, ma che per effetto delle recenti riforme legislative hanno una finestra per il godimento della pensione uguale o maggiore di 12 (mesi) e siano sprovvisti di altri sostegni al reddito.
 
NB - Gli ultra cinquantenni  indipendentemente dalla categoria di appartenenza  che maturano il diritto alla pensione  entro  dodici mesi possono chiedere di usufruire del trattamento ulteriore fino a  12 mesi (più eventuali altri 6 per raggiungere la finestra qualora ancora in vigore)

REQUISITI INDISPENSABILI

1 - lavoratori domiciliati in Veneto.
2 - licenziati o cessati con un’anzianità di 12 mesi presso la stessa azienda di cui 6 effettivamente prestati (salvo i lavoratori somministrati  per i quali i requisiti di durata si calcolano su tutti i rapporti somministrati avuti nella vita lavorativa).
3 - Fine rapporto di lavoro o fine di trattamenti ds/mobilità nel 2012.

Nb - Sono esclusi i lavoratori domestici e coloro che si sono dimessi volontariamente,  salvo che si siano dimessi per giusta causa.


PROCEDURA E SCADENZE

1 - bisogna presentare domanda prima  al Centro per l’Impiego del proprio domicilio
2 - e successivamente anche domanda telematica all’INPS, entro lo stesso termine

Scadenza: 68 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro - o dalla fine delle indennità di disoccupazione o di mobilità ordinarie - Attenzione il termine è perentorio e il suo superamento comporta la decadenza dal diritto, salvo  riammissione della Regione per giustificati motivi oggettivi.

Decorrenza: dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o delle indennità.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore  per il numero di mensilità non erogate. Può essere corrisposto allo stesso lavoratore per avviare attività autonome o micro imprese o associarsi in cooperativa.

Link Regione Veneto

Facsimile domanda per il Centro per l'Impiego

Vademecum e istruzioni della Regione Veneto