DURATA E BENEFICIARI
A – DURATA OTTO mesi per i lavoratori subordinati, anche somministrati o apprendisti o con contratto a termine, licenziati o che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2012, esclusi dal trattamento di mobilità e dal trattamento dì disoccupazione ordinaria ad eccezione di quella a requisiti ridotti.
B – DURATA SEI mesi per i lavoratori subordinati, anche somministrati o apprendisti o con contratto a termine, licenziati o che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2010 o nel 2011, ammessi all’indennità di disoccupazione ordinaria che hanno esaurito il trattamento nel corso del 2012.
C – DURATA SEI mesi per i lavoratori subordinati con meno di 40 anni alla data del licenziamento, ammessi per 12 mesi al trattamento di mobilità, che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012.
D - DURATA fino a DODICI mesi (più eventuali altri 6 per raggiungere la finestra qualora ancora in vigore ) per i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ordinaria di qualsiasi durata che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012 e che matureranno il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi.
E - DURATA SEI mesi per lavoratori subordinati che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria e che contestualmente hanno già maturato il diritto alla pensione, ma che per effetto delle recenti riforme legislative hanno una finestra per il godimento della pensione uguale o maggiore di 12 (mesi) e siano sprovvisti di altri sostegni al reddito.
NB - Gli ultra cinquantenni indipendentemente dalla categoria di appartenenza che maturano il diritto alla pensione entro dodici mesi possono chiedere di usufruire del trattamento ulteriore fino a 12 mesi (più eventuali altri 6 per raggiungere la finestra qualora ancora in vigore)
REQUISITI INDISPENSABILI
1 - lavoratori domiciliati in Veneto.
2 - licenziati o cessati con un’anzianità di 12 mesi presso la stessa azienda di cui 6 effettivamente prestati (salvo i lavoratori somministrati per i quali i requisiti di durata si calcolano su tutti i rapporti somministrati avuti nella vita lavorativa).
3 - Fine rapporto di lavoro o fine di trattamenti ds/mobilità nel 2012.
Nb - Sono esclusi i lavoratori domestici e coloro che si sono dimessi volontariamente, salvo che si siano dimessi per giusta causa.
PROCEDURA E SCADENZE
1 - bisogna presentare domanda prima al Centro per l’Impiego del proprio domicilio
2 - e successivamente anche domanda telematica all’INPS, entro lo stesso termine
Scadenza: 68 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro - o dalla fine delle indennità di disoccupazione o di mobilità ordinarie - Attenzione il termine è perentorio e il suo superamento comporta la decadenza dal diritto, salvo riammissione della Regione per giustificati motivi oggettivi.
Decorrenza: dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o delle indennità.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità non erogate. Può essere corrisposto allo stesso lavoratore per avviare attività autonome o micro imprese o associarsi in cooperativa.
Link Regione Veneto
Facsimile domanda per il Centro per l'Impiego
Vademecum e istruzioni della Regione Veneto